Pagamenti – Interessi di mora – Mancato pagamento
Pagamenti
Cliente è tenuto al pagamento dell’intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura stessa, salvo quanto diversamente previsto nelle CE con riferimento ai clienti serviti nel Mercato libero.
Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali, nonché utilizzando l’addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit),tramite Bonifico Bancario . I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta. Il Cliente può inoltre utilizzare, laddove disponibile, il servizio di pagamento sul Sito Internet tramite carta di credito, previa registrazione dei propri dati, fino a un importo massimo pari a 2.000,00 euro. Le eventuali commissioni e le limitazioni di importo per i pagamenti con carta di credito, saranno indicate nel Sito Internet. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata dal Fornitore con apposita nota in fattura. In caso di addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) si applicano le condizioni riportate in calce alla relativa richiesta. In tal caso, il soggetto abilitato alla riscossione addebiterà solo le fatture per le quali riceverà relativa richiesta da parte del Fornitore e le fatture continueranno a essere inviate dl Fornitore al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa.
Eventuali ritardi di comunicazione dell’avvenuto pagamento al Fornitore da parte del soggetto abilitato alla riscossione non saranno imputati al Cliente.
In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate dal Fornitore, in assenza della dichiarazione prevista all’art. 1193 del Codice Civile, il Fornitore ha facoltà di imputare prioritariamente l’importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore.
Il Cliente non potrà procedere alla sospensione del pagamento, differirlo o ridurlo neanche in caso di contestazione. I pagamenti non potranno essere compensati con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di Aurica, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti.
Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura salva la possibilità di richiedere la rateizzazione come indicato nei commi seguenti.
Nel caso di Cliente di gas naturale servito nel Mercato libero titolare di Bonus sociale il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione: a) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dai successivi b) e c) sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nel- la bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto; e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
Nel caso di Cliente EE servito nel Mercato libero titolare di Bonus sociale il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione: a) per i POD domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; b) per i POD non domestici in BT trattati monorari qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; c) a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, qualora venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto; e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
Il Cliente servito nel Mercato libero qualora titolare di Bonus sociale GAS e/o EE ha la possibilità di ottenere la rateizzazione nei casi di cui ai due precedenti commi, secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. limitatamente a: i) fatture che contabilizzano consumi riferiti al periodo di agevolazione; ii) fatture emesse durante il periodo di agevolazione pur riferendosi a consumi pregressi.
Il Cliente servito nel Mercato libero GAS e/o EE non titolare di Bonus sociale ha la possibilità di ottenere la rateizzazione, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i., limitatamente ai casi di: 1) mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione definita contrattualmente, previsti ai precedenti punti d) ed e); 2) fatturazione di importi anomali così come previsti ai precedenti punti d) ed e).
La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal Cliente entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cin- quanta) Euro.
Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari: i) nei casi a), b) e c), almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; ii) nel caso d) e nel caso 1), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione; iii) nel caso e) e nel caso 2), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.
Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio venditore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizza- zione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.
Nell’ipotesi di fatturazione di importi riferiti a consumi di energia elettrica o gas naturale risalenti a più di due anni Aurica sarà tenuta ad indicarlo in fattura e il Cliente finale, qualora il ritardo non sia a lui imputabile, potrà eccepirne la prescrizione con le seguenti modalità: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione; b) mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.
Interessi di mora
Qualora il Cliente sia un Consumatore o un condominio, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all’ultimo biennio (Cliente buon pagatore) sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale.
Qualora il Cliente non rientri in una delle categorie sopra indicate, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari alla misura prevista dal D. Lgs. 231/02, come di volta in volta applicabile, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; inoltre al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all’ultimo biennio (Cliente buon pagatore) sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale.
Azioni in caso di mancato o parziale pagamento
Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza della fattura, il Fornitore costituirà in mora il Cliente con comunicazione di costituzione in mora inviata con raccomandata o PEC, nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso all’invio di comunicazioni attinenti il contratto allo stesso indirizzo PEC, indicando un termine per il pagamento non inferiore a: i) a 15 (quindici) giorni solari dall’invio della relativa raccomandata; oppure ii) 10 (dieci) giorni solari, nei casi di ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC; oppure iii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. Il Fornitore specificherà nella comunicazione di costituzione in mora le modalità con cui il Cliente potrà comuni- care l’avvenuto pagamento (incluso l’invio di un fax) ed addebiterà al Cliente le spese, della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile. Qualora decorsi non più di 90 giorni dall’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosi- tà effettuata dal Fornitore, il Cliente risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore si riserva il diritto di riattivare le procedure previste in caso di morosità inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il Cliente sarà tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa): i) 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure ii) 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure iii) a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione.
In tal caso e qualora il mancato pagamento perduri oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, il Fornitore, decorso un termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione stessa, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
Nel caso di Cliente elettrico connesso in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni, in caso di perdurante mancato pagamento, verrà effettuata la sospensione della fornitura con le spese relative alla riduzione sopra indicata, a carico del Cliente.
Nel caso in cui a seguito di sospensione/chiusura della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento dell’insoluto, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato.
Nel caso della fornitura di gas naturale, qualora l’intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR non risultasse fattibile, il Fornitore si riserva di risolvere il contratto e richiedere al SII la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore locale, se richiesti: a) copia delle fatture non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; c) copia della comunicazione di risoluzione del contratto con il Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; d) copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora l’intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD. A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.
Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il Cliente si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.
Il Cliente è tenuto al pagamento degli eventuali importi relativi ai contributi di disattivazione e riattivazione nel limite del costo sostenuto dal Fornitore nei confronti del Distributore locale. Non è ammessa la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora. Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura per morosità. Il Fornitore, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, si impegna a inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione.
Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione, nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA, e le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo, con riferimento ai clienti serviti nel Mercato libero, in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti dal Fornitore.
Qualora il Cliente sottoscriva contratti di efficienza energetica e/di servizi con società controllate, controllanti, collegate o comunque connesse al Fornitore e /o contratti di finanziamenti per lavori e/o prodotti, autorizza il Fornitore a procedere all’inserimento in fattura e all’incasso dei relativi importi secondo le condizioni concordate fra le parti, a mezzo idoneo contratto e/o mandato.
In deroga a quanto previsto dal presente articolo, Aurica può richiedere la sospensione della fornitura immediatamente ed autonomamente senza bisogno di alcun avviso al Cliente, e senza concedere a questi preavviso di sorta, in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, di riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tali casi il Contratto verrà risolto di diritto. In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dai precedenti commi; b) qualora il Cliente finale abbia comunicato al Fornitore l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste nelle presenti CGC; c) qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo all’attribuzione al cliente di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
Nel caso di morosità di Cliente finale non disalimentabile di energia elettrica, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione contrattuale richiedendo l’estinzione della responsabilità di prelievo c/o il POD. A seguito della risoluzione, in mancanza di switching, per i POD interessati saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV.
Aurica si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.