FAQ

INFORMAZIONI GENERALI

No. Cambiare venditore non costa, salvo gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione di un nuovo contratto (deposito fruttifero o altra garanzia).

Il cambio di venditore non comporta interruzione della fornitura.

Il bonus sociale elettricità del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico e/o fisico può essere chiesto al proprio Comune. Per informazioni visita i siti www.sviluppoeconomico.gov.it o www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654. Ti informiamo che, se nei parametri della fornitura riportati nel retro della bolletta, viene indicato “SI” nel campo “Bonus Sociale”, la  fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per fornitura di energia elettrica (cosiddetto bonus sociale Energia Elettrica) ai sensi del decreto legge 28/12/2007.

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda.
Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell’agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2013 al 31-12-2013, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2013 al fine di garantire la continuità dell’erogazione).

Per richiedere il servizio @bolletta mail è necessario entrare nella propria area riservata dello sportello online Aurica, sezione Modifica recapito, e compilare i campi necessari.

Ti ricordiamo che per attivare questa iniziativa è necessaria la domiciliazione della fornitura.

aurica ha inoltre attivato il servizio di comunicazione emissione bolletta via e-mail, dedicato esclusivamente ai clienti che hanno scelto di pagare la loro bolletta con addebito su conto corrente bancario o postale
Dopo la comunicazione via mail dell’emissione bolletta, il cliente può collegarsi al sito www.auricaenergia.com dopo essersi registrato, può scaricare e/o visualizzare la fattura, senza più l’ingombro di carta.

La bolletta elettronica sostituisce l’invio della bolletta cartacea.

Il cliente riceverà la prima mail di comunicazione emissione bolletta dopo aver richiesto il servizio tramite richiesta scritta da inviare all’indirizzo: Aurica Srl via D’Aviano, 2 – 20131Milano (Mi), via fax al n. 0374-341838 via e-mail all’indirizzo contratti@auricaenergia.com.

Per tornare alla modalità “postale” di inoltro della bolletta, è sufficiente inviare richiesta di disdetta agli stessi indirizzi.

Se trovi un’offerta che ritieni più conveniente puoi stipulare un nuovo contratto chiudendo il contratto precedente (recesso), nel rispetto di un termine di preavviso che non può essere superiore a un mese. Il tempo viene conteggiato dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso. Sarà il nuovo venditore a dover comunicare il recesso al vecchio venditore non appena trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per esercitare il diritto di ripensamento.

Dal 15 dicembre 2009 il bonus sociale gas del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico può essere chiesto al proprio Comune. Per informazioni visita www.sviluppoeconomico.gov.it o www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654. Ti informiamo che, se nei parametri della fornitura, riportati sul retro della bolletta, viene indicato “SI”, nel campo “Bonus Sociale” , la fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per fornitura di gas naturale (cosiddetto bonus sociale gas) ai sensi del decreto-legge n. 185/08.

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda.
Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell’agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2014 al 31-12-2014, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2014 al fine di garantire la continuità dell’erogazione).

Secondo quanto previsto dall’Unione europea, da alcuni anni in Italia, come nel resto dei Paesi del continente, ogni consumatore può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas per le necessità della propria abitazione.

Chi esercita questo diritto entra nel cosiddetto “mercato libero”, dove sei tu a decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarli selezionando un’offerta che ritieni più interessante e conveniente. Si tratta di una scelta volontaria, che non prevede alcun obbligo. Se non farai nessuna scelta o sarai  impossibilitato a farlo, saranno applicate le condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità.

È il servizio di fornitura dell’energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ Autorità per l’energia.

Il cliente domestico o le piccole imprese ( per PMI s’intende un’ impresa con meno di 50 addetti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro alimentata in bassa tensione (BT) sono servite alle condizioni di maggior tutela se non hanno mai cambiato fornitore o se ne hanno nuovamente richiesto l’applicazione dopo aver stipulato contratti nel mercato libero con altri fornitori.

Le condizioni del servizio di maggior tutela si applicano anche ai clienti domestici e alle PMI che rimangono senza fornitore di elettricità, per esempio in seguito a fallimento di quest’ultimo.
Un utente può scegliere il Servizio di Maggior tutela affidandosi agli esercenti di riferimento presenti sul territorio.

Per pagare le bollette puoi risparmiare molto tempo domiciliandoti preso la tua Banca o presso un Ufficio Postale: il pagamento sarà addebitato sul tuo Conto Corrente bancario o postale.

La domiciliazione è:

1 – comoda

  • non dovrai più occuparti del pagamento e ricordarti della scadenza;

2 – conveniente dal punto di vista economico

  • in posta e nella maggior parte degli Istituti Bancari l’operazione sarà effettuata con la valuta del giorno di scadenza;
  • l’importo di eventuali bollette di conguaglio a tuo favore ti sarà direttamente accreditato sul conto corrente, nel caso l’intestatario del conto sia anche l’intestatario del contratto.

3 – trasparente

  • riceverai le bollette in anticipo rispetto alla scadenza, con possibilità di verificarne l’importo;

4 – sicura

  • non dovrai più uscire di casa con il contante necessario per il pagamento.

 

E’ possibile richiedere, modificare o revocare la domiciliazione bancaria/postale nei seguenti modi:

  • puoi farlo direttamente da casa registrandoti allo sportello online
  • puoi venire ad uno sportello Aurica sul territorio

munito di Codice Fiscale del sottoscrittore e codice IBAN.

Effettuando la revoca della domiciliazione si ha il riaddebito del deposito fruttifero, qualora dovuto, che verrà inserito all’interno della prima bolletta utile

INFORMAZIONI SULLA FORNITURA

Nella sottoscrizione del contratto non viene richiesta la presenza del proprietario dell’immobile, ma la comunicazione del codice fiscale del proprietario da parte del richiedente la fornitura. Nella richiesta di fornitura il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che il proprietario dell’immobile a cui è destinata la fornitura di gas naturale ha prestato prima d’ora il proprio assenso a che il cliente stipuli il contratto o che l’immobile per cui richiede la fornitura di energia elettrica è nella sua legittima disponibilità.

Inoltre l’art. 5 del D.L. 47/2014 precisa che “chiunque occupi abusivamente  un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.

La normativa, contenuta nel D.L. 28 Marzo 2014 n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 , è nata con lo scopo di contrastare gli abusi edilizi e le occupazioni abusive degli immobili.

I richiedenti servizi di energia elettrica, gas, servizi idrici e della telefonia fissa sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti (trader di vendita) l’idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o detenzione dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 ed  in conformità a quanto prescritto  dall’ art. 5 comma 1 DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 80/2014.

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia automaticamente di un’assicurazione contro gli incidenti da gas. L’assicurazione copre anche i familiari conviventi e i dipendenti in caso di infortuni, incendi ecc. (comprende anche la responsabilità civile) derivanti dall’uso del gas fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna, cioè a valle del contatore.

E’ il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal fornitore. La potenza impegnata viene definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo e del numero di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. Si misura in chilowatt (kW) e nella maggior parte delle abitazioni è pari a 3 kW (con una tolleranza del +10%). La tolleranza del 10% e valida  per potenze impegnate fino a  30 kw, oltre i kw 30  la potenza impegnata e la potenza a disposizione corrispondono.

Sì è possibile e per l’eventuale procedura di rientro dal mercato libero al regime di maggior tutela non è previsto alcun costo, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

NUOVE FORNITURE

Per attivare una nuova fornitura è necessario che l’allacciamento alla rete sia completato con la predisposizione dell’attacco  o che sia presente un contatore già installato o un rubinetto libero. Il cliente deve comunicare o  la matricola del contatore (se esistente) o il suo numero identificativo (POD-PDR).

Per ottenere l’attivazione bisogna presentare richiesta, secondo le modalità previste, al venditore che informa il distributore.

I costi previsti  sono:

– I clienti con un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela) devono pagare:

Energia elettrica

  • un contributo fisso di 25,86  € per oneri amministrativi
  • un contributo fisso di 23€ che si somma a quello applicato dal distributore locale, se previsto

Gas metano

  • la prestazione di attivazione ha un costo pari a 30€ per contatori fino alla classe G6 e 45 € per contatori superiori alla classe G6, così come addebitato dal distributore locale;
  • un contributo di accertamento documentale in relazione al calibro del contatore

L’esercente può inoltre richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia.

– I clienti che hanno scelto il mercato libero devono pagare:

Energia elettrica

  • un contributo fisso di 25,86 € per oneri amministrativi
  • un addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti

Gas metano

  • la prestazione di attivazione ha un costo pari a 30 € per contatori fino alla classe G6 e 45 € per contatori superiori alla classe G6, così come addebitato dal distributore locale;
  • un contributo di accertamento documentale in relazione al calibro del contatore.

L’esercente può comunque richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale (che verrà addebitato in bolletta) o altra garanzia e, nei casi previsti dalla normativa fiscale, il pagamento dell’imposta di bollo.

E’ indispensabile identificare la tipologia di richiesta alla quale accedere, ovvero se si tratta di una prima attivazione (l’immobile per il quale si richiede la fornitura è stato allacciato alla rete ma non è mai stato fornito), di una riattivazione o se la fornitura è in essere e si tratta di volturare la fornitura.

Occorre poi presentarsi allo sportello Aurica Srl sul territorio muniti dei documenti necessari a sottoscrivere la richiesta.

I costi sono:

– I clienti con un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (maggior tutela) devono pagare:

Energia elettrica

  • un contributo fisso di 25,86€ per oneri amministrativi
  • un contributo fisso di 23€ che si somma a quello applicato dal distributore locale, se previsto

Gas metano

La prestazione di attivazione ha un costo, addebitato dal distributore, pari a 30€ se il contatore è fino alla classe G6, o in relazione al calibro del contatore.

L’esercente può inoltre richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia.

– I clienti che hanno scelto il mercato libero devono pagare:

Energia elettrica

  • un contributo fisso di 25,86€ per oneri amministrativi;
  • un addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.

Gas metano

La prestazione di attivazione ha un costo, addebitato dal distributore, pari a 30€ se il contatore è fino alla classe G6, o in relazione al calibro del contatore.

La comunicazione dei dati catastali è regolata dalla Legge n. 311 del 30/12/2004 che impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc…) sull’immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari.

La comunicazione sopra menzionata, debitamente sottoscritta, deve essere restituita ad uno sportello Aurica Srl al momento della stipula del contratto.

E’ comunque possibile richiedere la fornitura anche in mancanza dei dati catastali, nei casi in cui l’ immobile non sia ancora iscritto al Catasto, l’utenza non sia relativa ad un immobile ovvero l’ immobile non è iscrivibile in Catasto oppure i dati non siano disponibili nel qual caso il cliente dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di fornirli ed è informato delle sanzioni in caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione.

Al riguardo ti informiamo che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c del D.P.R. 29.9.1973 n. 605 (modificato dall’art. 2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248), qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da 103 € a 2.065 €.

Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali, da parte del Cliente, la Società di somministrazione deve farne segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, oppure consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Per i nuovi clienti le prime fatture stimate o in acconto saranno calcolate sulla base dei consumi attribuibili al cliente in relazione alla destinazione d’uso del gas e alla classe d’uso del contatore.

Nel caso di prima attivazione è necessario recarsi presso uno degli sportelli Aurica Srl sul territorio e portare con sé la seguente documentazione:

  •  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente gli estremi della concessione edilizia
    •    comunicazione dei dati catastali
    •    informativa in materia di protezione dei dati personali
    •    titolo possesso unità immobiliare
    •    codici POD e PDR dove presenti
    •    Per le attività aventi diritto: la dichiarazione per l’IVA al 10%

Per la fornitura di energia elettrica:

  •  autocertificazione residenza (solo per gli usi domestici)
    •    allegato identificazione servizio energia elettrica altri usi
    •    dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico (consegnata da parte dell’elettricista al Cliente)

Per la fornitura di gas naturale:

  •  allegato H/40
    •  allegato I/40 e allegati obbligatori di cui alla delibera 40/04 (da compilarsi a cura dell’idraulico che esegue i lavori)
    •    Per le attività aventi diritto: la richiesta di accisa agevolata

Nota: per contatori di potenza superiore a 114 kW sono necessari anche i documenti rilasciati dai VVFF e il progetto.

Sono inoltre necessari i seguenti documenti:

– persona fisica:
o    fotocopia di carta d’identità
o    fotocopia del codice fiscale
o    fotocopia dell’eventuale permesso di soggiorno se cittadino extra Cee

– persona giuridica
o    fotocopia di carta d’identità
o    fotocopia del codice fiscale
o    fotocopia dell’eventuale permesso di soggiorno se cittadino extra Cee
o    certificato di attribuzione della Partita Iva
o    certificato di iscrizione alla CCIAA con codice Ateco 2007

o    codice fiscale proprietario se l’immobile non è di proprietà del richiedente

Nel caso di nuovo allacciamento (realizzazione del solo punto di consegna) è necessario recarsi presso uno degli sportelli Aurica Srl sul territorio e portare con sé la seguente documentazione:
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente gli estremi della concessione edilizia

Sono inoltre necessari i seguenti documenti:

– persona fisica:
o    fotocopia di carta d’identità
o    fotocopia del codice fiscale
o    fotocopia dell’eventuale permesso di soggiorno se cittadino extra Cee

– persona giuridica (oltre alle fotocopie dei documenti di cui sopra):
o    certificato di attribuzione della partita Iva
o    certificato di iscrizione CCIAA
o    codice fiscale proprietario se l’immobile non è di proprietà del richiedente

Viene emessa una richiesta di sopralluogo e preventivo contenente:

  •  Indicazione geografica dell’immobile da allacciare
    •    numero delle unità da allacciare
    •    potenza in kw sia energia elettrica che gas delle singole unitàSuccessivamente al sopralluogo verrà messo a disposizione del cliente presso gli sportelli il preventivo relativo che dovrà essere ritirato e confermato sottoscrivendo la richiesta di esecuzione lavori; verrà emessa la fattura  e solo dopo la comunicazione dell’avvenuto pagamento la richiesta verrà trasmessa al distributore per l’esecuzione dei lavori previsti.

I termini (indicati nel preventivo) decorreranno dalla comunicazione da parte del cliente al distributore dell’allegato B, nel quale il cliente  indicherà  la data dalla quale è possibile iniziare i lavori.

GESTIONE DELLA FORNITURA

Lo switch  è il cambio di venditore da parte di un cliente fornito da società diversa da Aurica Srl
La richiesta va inviata al venditore secondo le modalità previste, che provvederà poi a trasmetterla al distributore.
La richiesta non ha costi, salvo gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione di un nuovo contratto (deposito fruttifero o altra garanzia).
Il cambio di venditore non comporta interruzione della fornitura.

Definizione, tempistiche e procedura per la richiesta
Il subentro, a differenza della voltura, è l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore. La richiesta di subentro è equiparata a una richiesta di attivazione e va presentata a Aurica Srl, che entro 2 giorni lavorativi deve trasmetterla al distributore. Il distributore, a sua volta, deve provvedere all’esecuzione della prestazione di attivazione del contatore entro 5 giorni lavorativi nel caso dell’energia elettrica ed entro 10 giorni lavorativi per le forniture di gas naturale.

Per presentare la richiesta di subentro è necessario recarsi presso gli Sportelli Aurica Srl provvisti di:
–    Titolo attestante la proprietà/regolare detenzione o possesso dell’immobile (es. contratto di locazione) o Dichiarazione sostitutiva di tale certificazione;
–    (per i soli clienti domestici) Autocertificazione residenza anagrafica;
–    Modulo dati catastali;
–    (eventuale) Delega.

La modifica è la variazione dei parametri relativi alla fornitura di cui si è titolari.
La  richiesta va presentata, secondo le modalità previste, al venditore che informa il distributore.
In alcuni casi sarà necessario emettere una richiesta di sopralluogo e preventivo.

I costi sono:

Energia elettrica

– I clienti che hanno scelto il mercato libero devono pagare:

  • un contributo fisso di 25,86 € per oneri amministrativi
  • un addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti
  • eventuali costi relativi alla differenza di potenza richiesta

Gas metano

L’esercente può richiedere al cliente di pagare i costi amministrativi e per la prestazione commerciale, come indicato nei singoli contratti, in base ai prezziari dei diversi distributori.

L’esercente può comunque richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale (che verrà addebitato in bolletta)  o altra garanzia e, nei casi previsti dalla normativa fiscale, il pagamento dell’imposta di bollo.

Definizione e procedura per la richiesta

La voltura è il passaggio contestuale della titolarità della fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica e/o di gas. La richiesta va presentata a Aurica Srl

In particolare, per presentare la richiesta di voltura è necessario recarsi presso gli Sportelli Aurica Srl provvisti di:
–    Titolo attestante la proprietà/regolare detenzione o possesso dell’immobile (es. contratto di locazione) o Dichiarazione sostitutiva di tale certificazione;
–    (per i soli clienti domestici) Autocertificazione residenza anagrafica;
–    Modulo dati catastali;
–    (eventuale) Delega,
–    (eventuale) Dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario.

Nel caso in cui la richiesta di voltura sia presentata per effetto di decesso o separazione legale o divorzio è necessario recarsi presso gli Sportelli Aurica provvisti, oltre ai documenti di cui sopra, anche di apposita Dichiarazione sostitutiva mortis causa / separazione / divorzio.

Voltura e morosità pregresse
Nel caso in cui all’atto della richiesta di voltura risultassero situazioni di morosità pregressa nei confronti di Aurica Srl in capo al precedente intestatario della fornitura sul medesimo POD (energia elettrica) o PDR (gas naturale) Aurica Srl non potrà richiederne il pagamento al soggetto volturante, nemmeno in presenza di punto di fornitura chiuso o sospeso.
Solo ove sussistano ipotesi normativamente previste di responsabilità in solido, subentro nelle obbligazioni (es. cessione di azienda, eredità) il richiedente la voltura rimane tenuto alla corresponsione degli importi non ancora saldati dal precedente intestatario.

In caso di morosità pregresse Aurica Srl può richiedere al volturante, che si dichiari proprietario o locatario dell’immobile presso cui sono siti il POD/PDR oggetto di voltura, di compilare e firmare anche la “Dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario”.
Aurica Srl in presenza della predetta Dichiarazione sottoscritta dal richiedente la voltura, nulla può pretendere dallo stesso in ordine alle morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura.

Tempistiche per la voltura
Aurica Srl entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Cliente completa di tutti i dati e le informazioni necessarie, comunica al Cliente richiedente, nel rispetto delle previsioni del Codice del consumo e del Codice di condotta in materia di diritto di ripensamento, l’eventuale accettazione della voltura (o rifiuto) e pone in essere tutti i necessari ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente. La decorrenza della voltura non può intervenire pertanto prima di 2 giorni lavorativi dalla comunicazione del venditore.

Rifiuto della voltura
In base alla normativa vigente, Aurica Srl rifiuta la voltura qualora il cliente non dimostri, anche tramite autocertificazione, di avere “titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare” (ad esempio, il contratto di locazione, l’atto di acquisto, ecc.).
Aurica Srl si riserva, altresì, di rifiutare la richiesta di voltura qualora risultino pregressi importi rimasti insoluti nei confronti della medesima Aurica Srl su altri POD o PDR intestati al richiedente la voltura.
Il rifiuto è comunicato al cliente richiedente entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Costi
I costi per la voltura sono:

–    per i clienti con un contratto GAS a condizioni regolate dall’Autorità (Tutela GAS) o per i clienti che hanno scelto il mercato libero
o   eventuale contributo in base a quanto fissato dal distributore locale territorialmente competente nel proprio prezziario;

–    per i clienti con contratto ENERGIA ELETTRICA che hanno scelto il mercato libero
o    un contributo fisso di 25,86 € per oneri amministrativi;
o    un corrispettivo per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti (23€).

Aurica Srl può comunque richiedere al cliente, al momento della conclusione del contratto, un deposito cauzionale o altra garanzia e, nei casi previsti dalla normativa fiscale, il pagamento dell’eventuale imposta di bollo.

Il cliente in regola con i pagamenti ha il diritto di ricevere energia elettrica nei limiti della potenza disponibile, cioè la potenza massima che può essere prelevata senza che scatti il blocco dell’alimentazione: un’eccessiva richiesta di corrente (per esempio se si utilizzano troppi elettrodomestici contemporaneamente) può far scattare il limitatore eventualmente installato nel contatore. Per cambiare la potenza massima della fornitura occorre presentare richiesta secondo le modalità previste al venditore, che deve quindi trasmetterla entro 2 giorni lavorativi al distributore.

Variazione di potenza – clienti finali domestici in bassa tensione

Dal 1° gennaio 2017 i clienti domestici possono selezionare il valore della potenza più adatta alle proprie esigenze, perché è divenuto possibile scegliere tra un numero molto più ampio di livelli di potenza, con passaggi di 0,5 kW per le fasce più popolate dell’utenza domestica, rispetto al passato. Il cliente può quindi scegliere: da 0,5 kW fino a 6 kW di potenza impegnata a ‘scatti’ di 0,5 e a scatti di 1 kW da 6 a 10 kW; per valori superiori si scatta di 5 kW in 5 kW.

Dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2019 i costi sono così dettagliati:

Contributo in quota potenza per ogni kW di incremento (entro 6 kW) 55,33€
Contributo in quota potenza per ogni kW in incremento (oltre i 6 kW) 69,99€
Contributo in quota potenza per ogni kW in diminuzione 0€
Contributo fisso distributore 0€
Contributo fisso a favore del venditore 23€

 

Variazione potenza – altri usi

  • per le richieste di aumento della potenza disponibile: 25,86€ di contributo fisso più la quota potenza (69,99 €/kW) relativa alla potenza disponibile aggiuntiva richiesta;
  • per le richieste di diminuzione della potenza disponibile: la sola quota fissa di 25,86€;
  • un contributo fisso di 23,00€.

La richiesta di cessazione della fornitura può essere sottoscritta presso gli sportelli Aurica  Srl sul territorio presentando copia dell’ultima bolletta e documento d’identità del titolare o inviando a Aurica Srl richiesta di cessazione con allegato i documenti di cui sopra o collegandosi al sito www.auricaenergia.com

Non è possibile spostare le forniture da un’immobile ad un’ altro, essendo le stesse identificate ciascuna dal proprio punto di consegna (POD per quanto riguarda l’energia elettrica – PDR per quanto riguarda il gas metano).

Se devi inoltrare un reclamo utilizza il moduloapposito o fai una richiesta in carta libera contenente obbligatoriamente i seguenti dati:

  • nome e cognome del cliente
  • indirizzo di fornitura
  • indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico
  • il servizio a cui si riferisce

Il modulo può essere inviato tramite posta a Aurica Srl – Via D’aviano 2 – 20131 Milano(MI). In alternativa può essere consegnato ai nostri incaricati presso gli sportelli Aurica sul territorio oppure trasmesso via fax al n° 0374.341838 o all’indirizzo contratti@auricaenergia.com

Energia elettrica

Il cliente che vuole far verificare il corretto funzionamento del contatore deve presentare la richiesta, secondo le modalità previste, al venditore il quale lo informa dei costi che eventualmente dovrà sostenere.
Ricevuta conferma dal cliente della volontà di procedere, il venditore ha l’obbligo di trasmettere la richiesta al distributore entro 2 giorni lavorativi.

La verifica del funzionamento del contatore viene effettuata dal distributore: gli accertamenti vengono svolti secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.

Il distributore deve effettuare la verifica entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del venditore; quindi deve trasmettere al cliente il resoconto e l’esito del controllo.
Se dalla verifica risulta che il contatore sbaglia, per difetto o per eccesso, in una misura superiore a quella prevista dalla normativa tecnica vigente, il distributore deve ricostruire i consumi effettivi e sostituire gratuitamente il contatore entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito della verifica.

  • Se dalla verifica risulta che il contatore funziona correttamente, il cliente deve pagare un contributo di 46,56€

Se da un controllo, svolto dal distributore di propria iniziativa oppure su richiesta della società di vendita per conto del cliente, risulta che il contatore fornisce registrazioni dei consumi errate per eccesso o per difetto, più di quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, il distributore deve ricostruire i consumi registrati erroneamente:

  • se è possibile stabilire con certezza il momento in cui il contatore si è guastato, si prende come periodo di riferimento quello compreso tra il momento del guasto o della rottura del contatore e il momento in cui il distributore provvede a sostituire oppure a riparare il contatore;
  • se non è possibile stabilire con certezza il momento del guasto o della rottura del contatore, il periodo di riferimento per ricostruire i consumi può essere al massimo di un anno prima del giorno in cui è stata effettuata la verifica del contatore;
  • il cliente può comunque fornire alla società di vendita la documentazione riguardante le eventuali variazioni dei suoi consumi rispetto ai consumi degli anni precedenti.

Il cliente deve ricevere tutte le informazioni sulla ricostruzione dei consumi prima dell’eventuale sostituzione del contatore guasto e, se non ci sono ragioni tecniche documentabili che motivino l’eventuale ritardo, non più tardi di 2 mesi dalla data in cui è stata eseguita la verifica del contatore. Se il guasto richiede l’immediata sostituzione del contatore, occorre il consenso scritto del cliente, che firma per accettazione la lettura dei consumi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione.

Per contestare i risultati della ricostruzione dei consumi, il cliente ha 30 giorni di tempo dal momento in cui ne riceve la comunicazione scritta.

Nel corso della risoluzione di una controversia sulla ricostruzione dei consumi, la fornitura di elettricità al cliente non può essere sospesa a causa del debito relativo alla ricostruzione dei consumi.

Gas metano

Il cliente che vuole controllare se il contatore funziona correttamente deve presentare, secondo le modalità previste, richiesta di verifica al venditore, il quale entro 2 giorni lavorativi la deve trasmettere al distributore.

La verifica viene effettuata dall’impresa di distribuzione e può avvenire:

  • presso l’edificio in cui abita il cliente, dopo aver concordato un appuntamento;
  • presso un laboratorio qualificato. In questo caso il distributore sostituisce il contatore.
  • Se la verifica può essere effettuata presso l’edificio del cliente, il distributore deve inviarne il resoconto al venditore entro 180 giorni solari a partire dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta di verifica.
  • Se la verifica viene effettuata presso un laboratorio qualificato, il termine di consegna del resoconto è prorogato di 60 giorni solari (per un totale quindi di 240 giorni solari).

Se la verifica del contatore evidenzia errori superiori ai limiti consentiti dalle norme in vigore, il distributore sostituisce il contatore senza addebitare alcun costo al cliente e redige un verbale delle operazioni compiute.

Il distributore deve sostituire il contatore entro un massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del resoconto al venditore. In questo caso, inoltre, il distributore ricostruisce i consumi.

Fino a quando un’eventuale controversia relativa alla ricostruzione dei consumi non viene risolta, al cliente non può essere sospesa la fornitura del gas per il debito relativo alla ricostruzione dei consumi.

Se la verifica è stata effettuata in loco, oppure in un laboratorio qualificato per decisione del distributore, e accerta che il contatore funziona correttamente, il cliente deve pagare 40 € se il suo contatore è stato installato successivamente al 1980, 5 € se il suo contatore è stato installato fino al 1980 compreso.

L’esercente deve procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente, se da una verifica effettuata dall’esercente stesso, su richiesta della società di vendita per sua iniziativa o per conto del cliente, risulta che il contatore fornisce registrazioni dei consumi sbagliate, per eccesso o per difetto, rispetto a quanto previsto dalla normativa metrologica vigente. In questo caso:

  • si prende come periodo di riferimento il tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se è possibile stabilirlo con certezza, e il momento in cui l’esercente provvede alla sostituzione oppure alla riparazione del contatore stesso;
  • se non è possibile stabilire con certezza il momento del guasto o della rottura del contatore, il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi è quello intercorrente fra la data di verifica, o di sostituzione del contatore per l’invio a un laboratorio qualificato, e l’ultima lettura valida (cioè validata dal distributore) e non contestata dal cliente; il periodo di riferimento non può comunque mai essere superiore a cinque anni solari;
  • il cliente può comunque fornire all’esercente la documentazione riguardante le eventuali variazioni dei suoi consumi rispetto ai consumi degli anni precedenti.

Il distributore deve aumentare la potenza entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta quando non è necessario intervenire sul gruppo di misura. Negli altri casi, il preventivo viene fatto all’utente al momento della richiesta (entro 20 gg). Nel preventivo sono indicati i tempi di esecuzione del lavoro:

  • se semplice entro 15 gg
  • se complesso, indicato nel preventivo stesso
  • se l’aumento della potenza con interventi limitati al contatore avviene oltre il tempo previsto per responsabilità del distributore, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 35 € per variazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 70 € entro il triplo del tempo previsto e di 105 € oltre il triplo del tempo previsto.

Nel caso di modifica fornitura è necessario è necessario recarsi presso uno degli sportelli Aurica Srl sul territorio e portare con sé la seguente documentazione:
•    copia della bolletta relativa alla fornitura o il codice del punto di consegna della fornitura (POD per energia elettrica, PDR per gas)
•    titolo di possesso dell’unità immobiliare
•    codice fiscale proprietario immobile
•    comunicazione dei dati catastali
•    informativa in materia di protezione dei dati personali
•    eventuale delega alla firma
•    Per le attività (altri usi) aventi diritto: la dichiarazione per l’IVA al 10%

Per la fornitura di energia elettrica:

  •  autocertificazione residenza (solo per gli usi domestici)
  •  allegato  identificazione servizio energia elettrica altri usi (altri usi)

Per la fornitura di gas naturale:

  •  Per le attività (altri usi) aventi diritto: la richiesta di accisa agevolataSono inoltre necessari i seguenti documenti:
    – persona fisica:
    o    fotocopia di carta d’identità
    o    fotocopia del codice fiscale
    o    fotocopia dell’eventuale permesso di soggiorno se cittadino extra Cee- persona giuridica:
    o    fotocopia di carta d’identità
    o    fotocopia del codice fiscale
    o    fotocopia dell’eventuale permesso di soggiorno se cittadino extra Cee
    o    certificato di attribuzione della Partita Iva
    o    certificato di iscrizione alla CCIAA
    o    codice Ateco 2007

Nel caso di switch  è necessario recarsi presso uno degli sportelli Aurica Srl sul territorio e portare con sé la seguente documentazione:
•    copia della bolletta relativa alla fornitura del gestore attuale
•    titolo di possesso dell’unità immobiliare
•    codice fiscale proprietario immobile
•    comunicazione dei dati catastali
•    informativa in materia di protezione dei dati personali
•    eventuale delega alla firma
•    Per le attività (altri usi) aventi diritto la dichiarazione per l’IVA 10%

Per la fornitura di energia elettrica:

  •  autocertificazione residenza (solo per gli usi domestici)
    •    allegato  identificazione servizio energia elettrica altri usi (altri usi)Per la fornitura di gas naturale:
  •  Per le attività (altri usi)  aventi diritto: la richiesta di accisa agevolataSono inoltre necessari i seguenti documenti:

– persona fisica:
o    fotocopia di carta d’identità
o    fotocopia del codice fiscale
o    fotocopia dell’eventuale permesso di soggiorno se cittadino extra Cee

– persona giuridica
o    fotocopia di carta d’identità
o    fotocopia del codice fiscale
o    fotocopia dell’eventuale permesso di soggiorno se cittadino extra Cee
o    certificato di attribuzione della partita Iva
o    certificato di iscrizione CCIAA
o    codice Ateco 2007

La lettura viene effettuata dal distributore qualche giorno prima del passaggio effettivo, per consentire al vecchio venditore di emettere l’ultima bolletta. Il nuovo venditore utilizza la lettura come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette.

Se i clienti già alimentati in bassa tensione vogliono passare alla media tensione devono pagare tre componenti forfetarie:

  • una quota potenza relativa alla potenza disponibile aggiuntiva richiesta per ogni kw messo a disposizione
  • una quota fissa di 436,79 €
  • un contributo fisso per oneri amministrativi pari a 25,86€.

MOROSITA’

Su ogni bolletta viene indicata la scadenza per il pagamento. Entro questa data è necessario effettuare il pagamento. Se non paghi entro tale data, Aurica Srl ti invierà dei solleciti di pagamento e, oltre al totale dovuto, verranno applicati gli interessi di mora.

L’indennità di mora è calcolata sui giorni di ritardo del pagamento rispetto alla data di scadenza, ad un tasso pari al Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore al momento dell’inadempimento maggiorato di 3,5 punti.  Per i clienti considerati “buoni pagatori” (clienti che hanno pagato nei termini di scadenza le bollette relative all’ultimo biennio) viene addebitato il solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo.

Se anche dopo il sollecito la bolletta non viene pagata, la fornitura viene sospesa e il contatore verrà chiuso.
La sospensione della fornitura per morosità è preceduta dall’invio di una raccomandata di sollecito ultimativo. Il termine ultimo di pagamento è di 25 giorni solari dall’emissione della raccomandata; in assenza di pagamento, la richiesta di sospensione della fornitura viene inoltrata al distributore decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui sopra.

La riattivazione della fornitura avviene dopo il pagamento dell’insoluto; i contributi di sospensione e di riattivazione, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni, saranno addebitati nella prima bolletta utile.

Importante: per comunicare il pagamento delle bollette ed evitare la sospensione della fornitura inviare la ricevuta di pagamento via fax al n. 0374.341838 oppure  all’indirizzo mail contratti@auricaenergia.com

Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che la stessa venga riattivata, Aurica Srl si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

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