DELIBERA ARERA 565/2023 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DELLE UTENZE COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DALL’1 MAGGIO 2023

Come previsto dalla Delibera ARERA 565/2023 del 30/11/2023, le utenze di energia elettrica e gas naturale localizzate nei comuni di cui all’Allegato 1 del Decreto Legge 61/23, che sono asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale, sulla base dei criteri funzionali definiti dal Commissario straordinario di cui all’articolo 20-ter del medesimo DL, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, possono presentare apposita richiesta per ottenere le agevolazioni ad esse spettanti.

Tali agevolazioni sono così sintetizzabili:

1. ENERGIA ELETTRICA

1.1 UTENZE DOMESTICHE
Disapplicazione delle seguenti voci di fatturazione:
a) di tutte le componenti dell’Uso Delle Reti DOMESTICI;
b) gli Oneri di Sistema ASOS, ARIM, UC3 e UC6.

1.2 UTENZE NON DOMESTICHE
Disapplicazione delle seguenti voci di fatturazione:
a) la componente tariffaria TRAS, dell’Uso delle Reti NON DOMESTICI;
b) le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, dell’Uso delle Reti NON DOMESTICI;
c) le componenti tariffarie MIS, dell’Uso delle Reti NON DOMESTICI;
d) gli Oneri di Sistema ASOS, ARIM, UC3 e UC6.

2. GAS NATURALE (UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE)
Disapplicazione delle seguenti voci di fatturazione
a) le componenti T1 e T3, dei servizi di Distribuzione;
b) le componenti RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e VR, dei servizi di Distribuzione.
A tali agevolazioni si aggiungono la disapplicazione degli oneri previsti a carico del cliente
finale per operazioni di attivazioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture.

Le modalità per l’ottenimento della proroga sono le seguenti (riferite nel comma 4.3 aggiunti all’articolo 4 della Delibera 267/2023):
4.3 Ai fini del riconoscimento della proroga della sospensione dei termini di pagamento di cui al precedente comma 4.2, i soggetti beneficiari titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all’Allegato 1 al decreto-legge 61/23 e attive alla data del 1 maggio 2023, trasmettono, entro il 31 agosto 2023, agli esercenti l’attività di vendita, ai gestori del SII nonché ai gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti, con le modalità indicate dai medesimi esercenti e gestori sui loro siti internetuna richiesta di proroga di sospensione dei termini di pagamento corredata dai seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad una abitazione e/o sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023;
b) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale, del servizio idrico integrato ovvero del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani relativo all’utenza o fornitura asservita all’abitazione e/o sede di cui alla precedente lettera a).

Dall’Allegato A della Delibera 100/2023 (TIVG valido dal 01/01/2024) ecco i requisiti che qualificano un cliente come vulnerabile.

4.1 Hanno diritto al servizio di tutela della vulnerabilità i clienti finali che siano titolari di punti di riconsegna appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) e che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
b) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92;
c) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
d) sono di età superiore a 75 anni.

Di seguito il link alla sezione rivolta ai consumatori sul sito dell’Autorità:

http://www.arera.it/consumatori.

Per il 2024 ci sono una serie di novità inerenti il bonus sociale per l’energia e il gas.

Innanzitutto i richiedenti non devono presentare una domanda specifica, lo sconto si ottiene direttamente in bolletta (se i requisiti lo prevedono) in base ai dati trasmessi dall’INPS ad Arera, verificabili direttamente sul portale unico ISEE.

https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee

Sostanzialmente il cittadino che vuole verificare se rientra in tali agevolazioni deve autenticarsi all’interno del portale, e nella propria area personale cercare l’elenco delle DSU i cui dati sono stati inviati dall’INPS all’ARERA per l’accesso al bonus bollette.

È chiaro che, data tale premessa, è necessario essere sicuri di aver presentato un ISEE aggiornato all’Inps.

I parametri ISEE previsti per il 2024 sono:

  • Isee non superiore a 9.530,00 euro;
  • Isee non superiore a 20 mila euro, con almeno 4 figli a carico

A livello indicativo, come riportato nella Legge di Bilancio 2024, il bonus dovrebbe produrre una riduzione della spesa dell’utente medio all’incirca del 20% per le bollette della luce e all’incirca del 15 per cento per quanto riguarda la spesa sul gas.

È opportuno precisare che per il primo trimestre dell’anno 2024 valgono ancora le soglie 2023, e che esiste per specifiche casistiche anche un contributo straordinario, pertanto al fine di verificare i reali contributi o riduzioni di spesa spettanti alla propria situazione la cosa migliore è visitare il sito web di Arera.

https://www.arera.it/consumatori/bonus-sociale/bonus-sociale-per-disagio-economico

L’importo del canone televisivo RAI per il 2024 ammonta a 70€. Viene addebitato in bolletta a tutti i clienti titolari di utenza domestica residente di energia elettrica.
L’importo di 70€ è suddiviso in 10 rate da 7€ e calcolato nelle bollette della luce da gennaio a ottobre, che diventano 14€ in caso di fatturazione bimestrale.

Si può essere esonerati dal pagamento del canone RAI nei seguenti casi:

  • non c’è alcun possesso di televisore o apparecchio destinato alla ricezione del segnale radiotelevisivo;
  • persone con più di 75 anni e con un reddito annuo non superiore a 8.000 euro;
  • si ricopre la posizione di agente diplomatico, funzionario o impiegato consolare, funzionario di organizzazioni internazionali oppure di un militare di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia, di cittadinanza non italiana, appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.